Art. 6.
(Disposizioni transitorie).

      1. Gli avvocati che godono di anzianità d'iscrizione all'albo professionale pari ad almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere al consiglio dell'Ordine l'iscrizione in un elenco degli avvocati specialisti.
      2. L'iscrizione di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio dell'Ordine previa verifica della prevalenza dell'esercizio dell'attività professionale nel settore prescelto negli ultimi tre anni. Nel settore penale non si tiene conto dell'attività professionale esercitata in qualità di difensore di ufficio.
      3. L'iscrizione di cui ai commi 1 e 2 è altresì deliberata previo parere obbligatorio dell'associazione forense del settore, se esistente.
      4. L'avvocato iscritto in un elenco di avvocati specialisti ai sensi del comma 1 può iscriversi in altro elenco di avvocati specialisti previo conseguimento del titolo di «specialista» nei modi indicati dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dall'articolo 5, comma 2, della presente legge.